Delibera Giunta Regionale della Campania

Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO "A"
PROCEDURE ED INDIRIZZI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

La realizzazione di interventi di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia eolica è demandata alla libera iniziativa imprenditoriale da attuarsi nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui al Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n 79. della legislazione generale di tutela del paesaggio, dell'ambiente, della salute e disciplina del suolo per la valutazione degli effetti indesiderati in una visione globale e prospettica che tenga conto dell'analisi costi-benefici riferiti all'Ambiente in generale, al fine dell' ottenimento dell' autorizzazione di cui all'art 31 - comma 2, lettera b) - del Decreto Legislativo 112/98, nel rispetto delle seguenti procedure ed indirizzi a cui debbono attenersi sia le Amministrazioni degli Enti Locali interessati territorialmente che i soggetti proponenti pubblici e privati

Art. 1
(Domanda di autorizzazione)

1 La domanda di autorizzazione alla installazione ed all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, corredata del progetto preliminare dell'impianto e delle opere connesse, della descrizione delle infrastrutture ritenute indispensabili, di una relazione contenente tutti gli elementi di cui ai comma 1 del successivo art. 2 e quelli di cui all'Allegato D del D P R. 12.04.96 e s.m.i. nonché dall'atto di impegno di cui al successivo art. 5, va inoltrata alla/e Provincia/e territorialmente competente/i.
2 Copia della domanda e della documentazione a corredo va inviata anche - Alla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali: Fonti Energetiche -, Centro Direzionale Isola A6, 80143 Napoli, che effettua l'istruttoria tecnica, sulla base dei parametri indicati nel successivo art. 2; al Comune/i territorialmente competente/i al fine del rilascio della concessione edilizia; in duplice esemplare, alla Regione Campania - Settore Tutela dell'Ambiente: Servizio V.I.A. - Via De Gasperi n. 28, 80133 Napoli per l'effettuazione della venfìca di competenza;
3. La Provincia, acquisita la concessione edilizia, il provvedimento conclusivo della procedura di valutazione e qualsiasi altra autorizzazione, parere o atti di assenso ritenuti necessari, con particolare riguardo dei vincoli paesaggistico-ambientali (D. Igs. 490/99), rilascia l'autorizzazione alla installazione degli impianti.


Art. 2
(Istruttoria Tecnica e Verifica )

L'Istruttoria tecnica per i progetti di impianti eolici rispondenti ai criteri di qualità cui a successivo art. 3/ si conclude con la procedura di verifica disciplinata dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto all'art. 4 del presente disciplinare. 9. L'eventuale integrazione documentare può essere richiesta con l'indicazione di un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi nel termine indicato, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facoltà del soggetto proponente presentare nuova domanda.
10. La Commissione V.I.A. qualora gli esiti della istruttoria tecnica risultino positivi, esprime parere di non assoggettabilità dell'iniziativa alla procedura di V.I.A. di cui agli ari. 5 e seguenti del D.P.R. 12.04.96, indicando, sulla base degli elementi di cui all'Allegato D del D.P.R. 12.04.96 e s.m.i, eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e/o monitoraggi ambientali.

Art. 3
Criteri generali ed obiettivi di qualità

1. Vanno sottoposti a procedura di verifica di cui al precedente art.2 i progetti di nuovi campi eolici, per una potenza totale non superiore a 15 MWe, con numero massimo di 20 aerogeneratori, che rispettano i requisiti ed i criteri di cui al presente articolo;
2. Ogni aeroqeneratore deve rispettare una distanza, con un minimo 500 metri dalla più vicina unità abitativa, regolarmente censita nel catasto terreni o edilizio urbano, tale da soddisfare il DPCM 01/03/91 e s.m. ed i., nonché la L. 447/95;
3. La progettazione preveda studi dì mitigazione dell'impatto visivo per indirizzare la scelta sia sul tipo di struttura a sostegno degli aerogeneratori che sulle colorazioni da adottare;
4. Le linee di allacciamento alla rete di distribuzione sono realizzate in cavo interrato, con rispetto del valore limite di esposizione al campo magnetico di 0.2 µT;

Art. 4
Valutazione di Impatto Ambientale Istruttoria delle istanze

1. I progetti afferenti iniziative che non superano favorevolmente la istruttoria tecnica o che non rientrano nell'ipotesi di cui al precedente art. 3 e quelli ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette come definite dalla L. 394/91, sono sottoposti alle procedure di valutazione disciplinate dal D.P.R. 12.04.96 e s.m.l. e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 374/98/ pubblicata sul B.U.R.C n° 27 del 28.05.98.
2. Le procedure di valutazione di cui al precedente comma sono precedute dall'istruttoria tecnica del Settore Sviluppo e Promozione dell'Attività Industriale Fonti Energetiche. Il lettore svolge l'istruttoria d'intesa con la Provincia/e e con il Comune/i.
3. L'iter dell'istruttoria tecnica si conclude entro trenta giorni dall'avvio del procedimento; in caso di documentazione integrativa richiesta dal Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche o spontaneamente prodotta dal soggetto interessato, il termine decorre dalla data di acquisizione della documentazione.
4. Il Settore Tutela dell'Ambiente-Servizio V.I.A., a cui sarà trasmessa dal Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche una dettagliata relazione circa l'esito dell'istruttoria tecnica provvederà a inserire all'o.d.g. della Commissione VIA il progetto di installazione per il parere di competenza; alla quale, ove ritenuto necessario al fine di acquisire ulteriori chiarimenti, potrà essere invitato, il rappresentante del soggetto proponente. La Commissione V.I.A. ha facoltà di richiedere, per una sola volta, eventuale integrazione documentale necessaria all'espressione del parere.
5. L'eventuale integrazione documentale può essere richiesta con l'indicazione di un congrue termine per la risposta. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi nel termine indicato, non si procede all'ulteriore corso della vantazione. E' facoltà dei soggetto proponente presentare nuova domanda.
6. La Commissione V.I.A. esprime il parere di valutazione di competenza nei termini fissati dal D.P.R. 12.04.96, che decorrono dall'acquisizione, da parte del Settore Tutela Ambiente, della relazione di cui al comma 4 oppure della eventuale integrazione documentale richiesta dalla Commissione medesima o spontaneamente presentata dal proponente.

Art. 5
Impegni del proponente

1. Il proponente produce atto di impegno al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta realizzazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto;
2. L'area del campo, eolico non direttamente occupata dalle strutture è tenuta sgombra da qualsiasi residuo e resa disponibile per le compatibili attività agricole, di silvicoltura o di allevamento;
3. Le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto al campo eolico, a lavori ultimati, saranno ripristinate con materiali provenienti dagli scavi di sito e prive di asfalto;

Art. 6
Controllo ed informazione al pubblico

1. L'Amministrazione Provinciale e gli Enti territoriali competenti eserciteranno la vigilanza ed il controllo per la corretta applicazione dei presente atto;
2. Gli Enti locali interessati alla installazione di impianti Eolici sul proprio territorio provvederanno, di concerto con l'Amm.ne provinciale, per l'assegnazione dei siti, ad emanare apposito avviso pubblico, dandone opportuna pubblicità;
3. L'assegnazione dei siti, da parte degli Enti locali, avverrà sulla base di criteri prestabiliti, indicati nel bando di cui al comma 2;

Art. 7
Informazioni ambientali

1. Gli Enti Locali interessati alla installazione, sul proprio territorio, di impianti eolici dovranno comunicare, nelle more dell'approvazione del Piano Regionale Energetico, alla Provincia territorialmente competente ed alla Regione Campania-Settore Industria Servizio Fonti Energetiche e Settore Tutela dell'Ambiente-Servizio VIA, la disponibilità massima di aerogeneratori installabili e lo stralcio planimetrico in scala 1:25.000 delle aree compatibili con tali installazioni.

Art. 8
Disposizioni generali

1. Alla procedura di verifica di cui all'art. 2 si applicano le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con Delibera n° 5793 del 28.11.2000 pubblicata sui B.U.R.C. n° 1 del 08.01.2001 relative alle spese amministrative istruttorie che devono essere versate dai soggetti proponenti progetti di opere, impianti ed altri interventi sottoposti alfa procedura di verifica (screening).
2. Il Settore Sviluppo e Promozione dell'Attività Industriale Fonti Energetiche, nell'ambito dell'istruttoria tecnica relativa alla presente disciplina, ha facoltà di effettuare, sopralluoghi, verifiche e quant'altro ritenuto necessario.
3. La presente disciplina si applica anche a tutti i progetti di impianti eolici presentati al Settore Tutela Ambiente, per i quali la relativa procedura non si è ancora conclusa.
4. La Giunta Regionale della Campania, su proposta dell'Assessore dell'Ambiente, delibera sulla base del parere della Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A., sull'esito della procedura di verifica di cui all'art.2, di V.I.A. (D.P.R. 12.04.96 ) e di verifica (D.P.R, 12.04.9) qualora sia determinata l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A.
5. I progetti di impianti eolici non sottoposti alle procedure di Valutazione di impatto Ambientale di cui al D.P.R. 12.04.96, sono comunque sottoposte a Valutazione di Incidenza, di cui all'art 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, secondo la procedura di cui all' art. 5 del D.P.-R. 8/9/97 n° 357, qualora le medesime attività possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenza significativa, a medio o a lungo termine, su Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) definiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, il cui elenco è stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente sulla Gazzetta Ufficiale del 22.04.2000 - D.M. 03.04.2000 - nonché sui Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) individuati sul territorio regionale in attuazione del progetto Bioitaly-Campania.



2. Lo stesso soggetto proponente impianti eolici di cui al comma 1, non può richiedere la procedura di verifica di cui al presente articolo per più di una volta, qualora sul territorio del Comune interessato, abbia realizzato o proposto un impianto già valutato con la stessa procedura. Gli interventi proposti e quelli già realizzati sul territorio dello stesso Comune devono rispettare i vincoli di cui ai successivo art. 3. Tale circostanza dovrà essere riferita al Settore Tutela dell' Ambiente nella relazione di cui al successivo comma 5.

3. Il Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, d'intesa con la Provincia/e e con il Comune/i interessati, effettua l'istruttoria tecnica sulla base dei criteri di qualità di cui al successivo art. 3 e degli elementi di carattere ambientali e territoriali di seguito indicati:

a) destinazione urbanistica e livello di infrastrutturazione dell'area del sito e di quelle adiacenti;
b) disponibilità preliminare dell'Ente Locale, interessato territorialmente, alla installazione dell'impianto;
e) programmazione locale in materia di attività produttive e di produzione di energia;
d) vincoli di tutela degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, archeologici, sismici e di sicurezza al volo;
e) ottimizzazione dette opere connesse, in particolare del collegamento alla rete elettrica;
f) mitigazione dell'impatto visivo ed acustico;
g) Interferenze con le radiotelecomunicazioni;

4, L'iter dell'istruttoria tecnica si conclude entro trenta giorni dall'avvio del procedimento; in caso di documentazione integrativa richiesta dal Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche o spontaneamente prodotta dal soggetto interessato, il termine decorre dalla data di acquisizione della documentazione.

5. Gli esiti della istruttoria tecnica sono definiti in una puntuale relazione a cura del succitato Settore Regionale Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali Fonti Energetiche ed inviati, unitamente ad eventuali integrazioni, al Settore Tutela dell'Ambiente-Servizio V.I.A.

6. Gli esiti dell'Istruttoria tecnica sono, contemporaneamente, comunicati anche al soggetto proponente.

7. Il Settore Tutela dell'Ambiente-Servizio V.I.A., acquisita la documentazione di cui al precedente comma 5, provvederà ad inserire la richiesta all' o.d.g. della Commissione Tecnico Istruttore per la V.I.A., per l'effettuazione della verifica di competenza, alla quale, ove ritenuto necessario al fine di acquisire ulteriori chiarimenti, potrà essere invitato, il rappresentante del soggetto proponente. La Commissione V.I.A. ha facoltà di richiedere, per una sola volta, eventuale integrazione necessaria all'espressione del parere.

8. La procedura di verifica di cui al presente articolo si intende attivata dalla data di acquisizione della documentazione di cui al comma 5 e si conclude nei successivi 60 gg.. In caso di documentazione integrativa richiesta dalla Commissione V.I.A. o spontaneamente prodotta dal soggetto interessato, il termine dei 60 gg. decorre dalla data di acquisizione della documentazione.