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Legge
9 aprile 2002, n. 55
(Testo
Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7)
Testo
del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di
conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale".
(Pubblicato
su GU n. 84 del 10-4-2002)
Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché
con l'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali
modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art.
1.
Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
1.
Al fine di evitare (( il pericolo )) di interruzione di fornitura di
energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la
necessaria copertura del fabbisogno nazionale, (( sino alla determinazione
dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, )) la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di
modifica (( o ripotenziamento, )) nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati
opere di pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero
delle attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a
costruire e ad (( esercire )) l'impianto in conformita' al progetto
approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'articolo 63, commi 3 e 4, (( del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e successive
modificazioni.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni ((statali e
locali )) interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione
e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata. (( Ai soli fini del
rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8
luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. )) Fino al
recepimento della direttiva 96/61/CE (( del Consiglio, del 24 settembre
1996, )) tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale
integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni
ambientali (( di competenza )) delle Amministrazioni interessate e degli
enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte
integrante (( e condizione necessaria )) del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude (( una volta acquisita la VIA )) in ogni caso
entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare
e dello studio di impatto ambientale.
3.
L'autorizzazione di cui al (( comma 1 )) indica le prescrizioni e gli
obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro il quale
l'iniziativa e' realizzata. (( Per il rilascio dell'autorizzazione
e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della
provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il
rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine di cui al
comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli
strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione
competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali
interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di
misure di compensazione e riequilibrio ambientale. ))
((
3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le regioni, l'Unione delle
province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il
monitoraggio
congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la
valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata. ))
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto
quelli per i quali sia completata (( la procedura di VIA, ))ovvero risulti
in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del
proponente.
((
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad
altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della
procedura di VIA. ))
5.
Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato IV al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo
15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, (( del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, )) relativamente
alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti
convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. ((
Restano fermi gli obblighi
di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in
essere. ))
((
5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le
relative norme di attuazione. ))
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Riferimenti
normativi:
-
Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma della Costituzione:
"3.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (omissis).
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato".
-
Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 63 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504:
"3.
Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di
esercizio sono soggette al
pagamento
di un diritto annuale nella seguente misura:
a)
officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un
solo stabilimento della ditta
esercente
e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia
prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;
b)
officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire
90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, piu' lire 3 mila per ogni
10 kW o frazione di 1.000 kW.
4.
Il diritto annuale deve essere versato nel periodo dal 1o al 15 dicembre
dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova
costituzione e che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.
L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito
e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del
diritto stesso".
-
La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
-
La legge 8 agosto 1986, n. 349, ha istituito il Ministero dell'ambiente e
dettato norme in materia di danno ambientale.
-
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377, reca norme per la regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
-
La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 dispone in
merito alla prevenzione e alla riduzione integrata dell'inquinamento.
-
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale
e la formulazione del giudizio di compatibilita', di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, prevede,
all'allegato IV, le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e
turbogas.
-
Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393,
recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica:
"Art.
15. - 1. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve
eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi
tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio,
l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti
dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazione, al comune
nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L.
2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.
2.
Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente sulla
base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.
3.
Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente
articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro
trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva
di quella prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
4.
Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il
contributo predetto e' ripartito
proporzionalmente
con decreto del presidente della regione nella quale e' installato
l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre
regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui
sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione
da realizzare a cura della regione stessa o delle province.
5.
Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo
stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, reca
la disciplina dei
procedimenti
relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti
di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art.
2.
Entrata
in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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